Art. 39.
(Diritto allo studio dei minori stranieri).

      1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno, e dalla condizione giuridica dei loro familiari. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico e all'obbligo formativo a parità di condizioni con i cittadini italiani, secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole e negli istituti di formazione italiani di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
      2. L'iscrizione con riserva ai sensi del comma 1 non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo è rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico sono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che, per gravi e documentati motivi, il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

          a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno;

          b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;

 

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          c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;

          d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

      3. L'effettività del diritto all'istruzione è garantita dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali. Al fine di consentire il pieno esplicarsi del diritto all'istruzione, le istituzioni nazionali e territoriali competenti mettono in atto, di concerto, misure volte ad accogliere e ad accompagnare il minore nel percorso di inserimento nelle classi. Particolare attenzione è data all'apprendimento della lingua italiana, in funzione comunicativa e di studio, da realizzare all'interno delle singole istituzioni scolastiche, attraverso la didattica di aula comune a tutti gli alunni, integrata, ma non sostituita, da attività di laboratorio o dagli interventi di cui al comma 4. A tale fine le istituzioni scolastiche, anche in rete, predispongono percorsi, strumenti e risorse, e le inseriscono organicamente nel piano dell'offerta formativa. Le istituzioni scolastiche territoriali agiscono anche in convenzione con le associazioni degli stranieri e con le organizzazioni di volontariato sociale. La stipula delle convenzioni avviene attraverso bandi pubblici.
      4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento. Allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzato altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.
      5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario,

 

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anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori linguistici e culturali qualificati.
      6. L'inserimento nelle classi scolastiche dei minori di cittadinanza non italiana è effettuato sulla base del principio della compresenza di alunni italiani e di provenienza straniera e della non concentrazione delle nazionalità all'interno della stessa classe. In nessun caso si formano classi in cui sia maggioritaria o esclusiva la componente degli alunni di provenienza straniera.
      7. La scuola assume l'incontro tra le culture come risorsa per la società che cambia e riconosce, attraverso l'esercizio del diritto all'istruzione, la piena cittadinanza di tutti i residenti. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della convivenza, e come risorsa per tutti. A tali fini, promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela e alla valorizzazione delle culture e delle lingue d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni, nella prospettiva dell'educazione interculturale e plurilingue per tutti gli alunni. Compatibilmente con le esigenze organizzative delle attività didattiche, l'edificio scolastico deve configurarsi come uno spazio comune idoneo alla realizzazione di iniziative culturali promosse a livello territoriale dai genitori italiani e stranieri, dalle associazioni dei migranti e dal volontariato sociale.
      8. Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente articolo, le scuole possono avvalersi della collaborazione di mediatori linguistici e culturali qualificati, ai sensi del comma 5, con il compito di:

          a) affiancare il personale scolastico nelle attività di accoglienza degli alunni e dei genitori;

          b) facilitare la comunicazione interculturale;

          c) collaborare con il personale della scuola e con i genitori alla realizzazione

 

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di progetti interculturali, volti alla conoscenza dei Paesi di origine degli alunni, e all'organizzazione, all'interno della scuola, di corsi di lingue dei Paesi di provenienza;

          d) collaborare a progetti mirati a contrastare la dispersione scolastica degli alunni di cittadinanza non italiana.

      9. I mediatori linguistici e culturali di cui al comma 8 partecipano ai consigli di classe e ai collegi dei docenti, con potere consultivo, e contribuiscono alle attività di formazione del personale della scuola promosse dalle istituzioni scolastiche. Essi hanno la loro rappresentanza negli organi collegiali.
      10. Il Ministero della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni dei cittadini e delle cittadine stranieri, definisce i percorsi di formazione, le modalità di reclutamento, il quadro delle specifiche mansioni e ogni aspetto relativo allo stato giuridico dei mediatori linguistici e culturali.
      11. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con gli enti locali, promuovono:

          a) la realizzazione di un'offerta culturale valida per i cittadini e le cittadine stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;

          b) la predisposizione di percorsi integrativi, ove necessari, degli studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;

          c) la realizzazione e l'attuazione di corsi di lingua italiana;

          d) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.

      12. È istituita presso il Ministero della pubblica istruzione la Commissione per

 

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l'inserimento scolastico dei minori stranieri. La Commissione ha i seguenti compiti:

          a) coordinare e monitorare le attività dell'amministrazione centrale e degli uffici regionali;

          b) elaborare e programmare interventi per l'inserimento scolastico degli alunni di cittadinanza non italiana, con particolare riguardo alla formazione del personale scolastico, al monitoraggio e al contrasto della dispersione scolastica;

          c) raccogliere e disseminare le buone pratiche per l'inserimento degli alunni di cittadinanza non italiana e di educazione interculturale, realizzate a livello territoriale; far conoscere le esperienze più significative prodotte a livello europeo;

          d) valutare annualmente l'impatto delle attività svolte.

      13. La composizione e il funzionamento della Commissione di cui al comma 12 del presente articolo sono disciplinati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 53.